Art. 62
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[1]Interventi per l'esecuzione di opere di competenza degli enti locali e per il restauro e la sistemazione di opere di interesse artistico, storico e archeologico.
[2]Art. 10, c. 1°, legge n. 634/1957. Art. 30, u.c., legge n. 717/1965. Al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turistico, la Cassa per il Mezzogiorno puo' essere autorizzata dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 5, a provvedere a totale suo carico alla esecuzione di opere di competenza degli enti locali e al restauro e alla sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico, appartenenti agli stessi enti e ad istituzioni o ad altri enti legalmente riconosciuti.
[3]Art. 10, c. 1°, legge n. 634/1957; articolo 8, c. 2°, legge n. 717/1965. Per la manutenzione di dette opere e cose, che e' obbligatoria per gli enti ai quali esse appartengono, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 33. Per gli interventi di cui al primo comma si applica la disposizione di cui all'art. 128 del presente testo unico.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva