Art. 63

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[1]Norme applicabili nel settore dell'agricoltura

[2]Per gli interventi nel settore dell'agricoltura si applicano le disposizioni contenute negli artt. dal 64 al 78, concernenti l'intero territorio meridionale, quelle di cui agli artt. dal 140 al 143, relative ai comprensori di zone irrigue e di valorizzazione agricola e quelle degli artt. 157 e 158, relative ai territori esterni a detti comprensori.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art63 · fonte su Normattiva