Art. 64
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[1]Art. 3, legge numero 165/1949; articolo 1, legge numero 357/1952; articolo 1, c. 1°, 2° e 3°, legge numero 2208/1951. Sul fondo di rotazione a carattere permanente costituito presso il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, sono concesse agli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, nei territori di cui all'art. 1 e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, anticipazioni per mutui concernenti opere da eseguire nei predetti territori.
[2]Art. 2, c. 1°, legge n. 1208/1951. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, e' stabilita la quota percentuale del fondo, di cui al primo comma, da concedere in anticipazione ai singoli istituti indicati nel comma stesso.
[3]idem, art. 2, c. 2°. La concessione delle anticipazioni ha luogo in base ad una convenzione, da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ciascuno dei predetti istituti.
[4]idem, art. 3, c. 1°. Le anticipazioni di cui al primo comma devono essere impiegate, dagli istituti, esclusivamente per la concessione di mutui di miglioramento, per scopi e con le modalita' e condizioni previsti dal presente articolo.
[5]idem, art. 3, c. 2°. Le opere da finanziare, i tipi di progetto e l'ammontare massimo dei singoli mutui sono determinati da apposito comitato, nominato d'intesa tra il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'agricoltura e le foreste.
[6]idem, art. 3, c. 3°. A parita' di ogni altra condizione i mutui vengono con preferenza concessi ai piccoli proprietari coltivatori diretti dei fondi da migliorarsi.
[7]Idem, art. 4, c. 1°. L'importo dell'anticipazione concessa ai singoli istituti a norma del precedente secondo comma, e' versato in un conto corrente infruttifero vincolato, aperto a favore di ciascun istituto presso la Tesoreria centrale dello Stato.
[8]Art. 4, c. 2°, legge n. 1208/1951. Ciascun istituto puo' utilizzare l'anticipazione ad esso accordata a misura che avra' stipulato contratti di mutuo.
[9]idem, art. 4, c. 3°. Entro i limiti di detta anticipazione, per ciascun mutuo regolarmente stipulato, il Ministro per il tesoro autorizza, con modalita' da stabilirsi mediante la convenzione di cui al precedente terzo comma, il prelevamento, da parte dell'istituto interessato, sull'anzidetto conto vincolato, di una somma pari all'importo concesso a mutuo.
[10]idem, art. 5, c. 1. Durante il periodo di preammortamento dei mutui le somme prelevate sui conti vincolati, di cui al precedente comma, sono infruttifere di interesse. Del pari i mutuatari non debbono corrispondere alcun interesse agli istituti sulle singole somministrazioni.
[11]idem, art. 5, c. 2°. Nella convenzione di cui al precedente terzo comma, sono inserite clausole atte a contenere entro i piu' brevi termini il periodo di preammortamento dei mutui.
[12]idem, art. 6, c. 1°. L'ammortamento di ciascun mutuo, da parte dei mutuatari, e il rimborso della corrispondente anticipazione al Ministero del tesoro, da parte dell'istituto, hanno inizio alla stessa data ed hanno la durata massima di venti anni.
[13]idem, art. 6, c. 2°. Art. 16, legge numero 910/1966. L'ammortamento dei mutui viene effettuato al tasso annuo di interesse del 2 per cento, mediante annualita' posticipate costanti, e comprensive della quota spettante agli istituti, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi e delle spese per imposte ed ogni altro onere, nella misura stabilita con la convenzione, di cui al precedente terzo comma.
[14]Art. 6, c. 3°, legge n. 1208/1951. Dette annualita' sono versate dagli istituti - previa detrazione della quota ad essi spettante - al Ministero del tesoro a rimborso della anticipazione, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata alle scadenze stabilite, indipendentemente dal pagamento all'istituto della corrispondente annualita' da parte del mutuatario.
[15]idem, art 6, c. 4°. Oltre al pagamento delle anzidette annualita' e delle normali spese contrattuali e di istruttoria tecnica e legale dei mutui, nessun altro onere puo' essere fatto gravare sui mutuatari, dagli istituti, a qualsiasi titolo.
[16]Art. 7, c. 1°, legge n. 1208/1951. Le somme che affluiscono al fondo di rotazione di cui al precedente primo comma per effetto del rimborso delle anticipazioni da parte degli istituti, sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel quale vengono introitate ed utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Esse sono devolute con le modalita' stabilite col settimo, ottavo e nono comma, alla concessione di ulteriori anticipazioni, con ripartizione da effettuare in base alla quota percentuale di cui al precedente secondo comma.
[17]idem, art. 7, c. 2°. Detta quota percentuale puo', con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, essere variata in rapporto alla effettiva attivita' svolta dagli istituti mediante l'utilizzo delle anticipazioni ottenute in applicazione del presente articolo, o, anche in relazione a nuove e diverse esigenze di particolari zone, comprese nei territori indicati all'art. 1.
[18]idem, art. 8, c. 1° Le opere che sono finanziate con i mutui di cui al presente articol, non possono fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materia di miglioramenti fondiari.
[19]idem, art. 9. idem, art. 8, c. 2°. La concessione dei predetti mutui, da parte degli istituti, e' subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato.
[20]Art. 4, c. 3°, legge n. 1228/1962. Si applicano ai mutui, di cui al presente articolo, ed agli atti e formalita' concernenti i mutui stessi, tutte le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario, nonche' quelle relative alle tariffe notarili, contemplate dalle disposizioni in vigore per la stessa materia.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva