Art. 65
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Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendale Art. 16, c. 2° e 5°, legge n. 910/1966. I contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture delle aziende ubicate nei territori di cui all'art. 1, previsti dal secondo e quinto comma dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, possono essere elevati nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento previsti dagli stessi commi sara' pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso ridotto del 2 per cento.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva