Art. 66

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Contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64 Art. 35, c. 3° e 5°, legge n. 910/1966. I contributi in conto capitale in aggiunta a quelli a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.O.G.A.), di cui all'art. 35 primo e secondo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per l'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, quando trattasi di iniziative eseguite nei territori di cui all'art. 1, possono essere concessi, fermo restando il limite del 25 per cento della spesa ammessa, fino ad una misura massima pari alla differenza tra il 60 per cento della spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso dal fondo; il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi di cui al quarto comma del citato art. 35 sara' pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi d'interesse praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso ridotto del 2 per cento.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art66 · fonte su Normattiva