Art. 67
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[1]Difesa fitosanitaria
[2]Art. 7, c. 1°, legge n. 910/1966. Nei territori indicati nell'art. 1 i contributi di cui all'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, possono essere elevati:
- a)al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole, agrumaria, olivicola e bieticola;
- b)al 60 per cento della spesa riconosciuto ammissibile, per l'acquisto di attrezzature occorrenti per la somministrazione di antiparassitari.
[3]Art. 7, c. 3°, legge n. 910/1966. L'aliquota dei contributi di cui alla lettera a) e' estesa anche alle operazioni eseguite con mezzi aerei; essa, limitatamente al costo delle applicazioni dei fitofarmaci, e' elevata sino al 70 per cento nel caso di trattamenti con impiego di mezzi aerei su colture che, per le loro caratteristiche di ubicazione, giacitura ed impianto, non consentano, per ragioni tecniche ed economiche, l'utilizzazione di mezzi terrestri.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva