Art. 68
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[1]Coltivazioni arboree
[2]Art. 15, c. 1°, legge n. 910/1966. Nei territori indicati nell'art. 1, i contributi in conto capitale per le iniziative concernenti le coltivazioni arboree, di cui all'art. 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, possono essere elevati nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva