Art. 69

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →

[1]Piani di viabilita' rurale e di approvvigionamento idrico

[2]Art. 17, c. 1°, legge n. 910/1966; idem, c. 2° e 3°. Nei territori di cui all'art. 1, il sussidio per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonche' per la costruzione di acquedotti, di cui all'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, puo' essere concesso nella misura dal 75 al 87,50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Ai benefici di cui al comma precedente sono ammesse le opere al servizio di una pluralita' di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai cento abitanti, residenti anche in borgate rurali. In tutti gli altri casi il sussidio potra' essere concesso fino alla misura del 60 per cento.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art69 · fonte su Normattiva