Art. 7
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[1]Segreteria
[3]Art. 4, c. 2°, legge n. 717/1965; articolo 18, c. 3° legge n. 614/1966. La Segreteria e' composta da personale comandato da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonche' da esperti. Il personale delle amministrazioni dello Stato che presta la propria attivita' presso la predetta segreteria e' collocata fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
[4]Art. 4, c. 2°, legge n. 717/1965. Art. 18, c. 2°, legge n. 614/1966. I contingenti di personale da comandare e da assumere in qualita' di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il limite massimo di 160 unita'.
[5]Art. 4, c. 3°, legge n. 717/1965. Art. 18, c. 4° legge n. 614/1966. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' conferire incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro per il tesoro, nonche' stipulare convenzioni con enti pubblici e con privati per il compimento di studi e di indagini occorrenti per la predisposizione dei piani pluriennali di coordinamento di cui all'art. 2.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva