Art. 70
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[1]Ripartizione territoriale della spesa e criteri di intervento
[2]Art. 53, c. 1°, legge n. 910/1966;. Per gli interventi da effettuare nei territori indicati nell'art. 1, e' riservata una quota della spesa complessiva, autorizzata con la legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, non inferiore al 40 per cento. Tali interventi saranno effettuati avendo particolare riguardo alle esigenze dei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e alle zone di valorizzazione agricola di cui al successivo art. 140.
[3]Art. 38, c. 2°, legge n. 910/1966. Le direttive per l'attuazione, nelle regioni meridionali, degli interventi previsti dai Titoli I, artt. 5, 6 e 7, II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, tenuto conto dei piani di coordinamento previsti dall'art. 2 del presente testo unico.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva