Art. 71
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[1]Opere di bonifica e miglioramento fondiario
[2]Art. 7, c. 1°, R.D. n. 215/1933. Le opere previste alla lettera a) dell'art. 2 del testo unico sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e le opere di sistemazione dei corsi d'acqua di pianura quando siano da eseguire in comprensori di bonifica ricadenti per la maggior parte nei territori di cui all'art. 1 del presente testo unico, compreso l'intero Lazio, sono a totale carico dello Stato.
[3]Art. 21, c. 1°, legge n. 910/1966. Nei territori di cui al primo comma la spesa delle opere di bonifica di competenza statale, indicate alle lettere b), c), d), e), f), g) ed h), del citato art. 2 del testo unico n. 215 del 1933, e' sostenuta dallo Stato per il 91 per cento. Nei comprensori di prima categoria il concorso dello Stato puo' essere elevato al 95 per cento.
[4]Art. 7, c. 5°, R.D. n. 215/1933. Le opere di sistemazione dei corsi d'acqua che servano alla bonifica dei comprensori, non ricadenti per la - maggior parte nei territori indicati all'art. 1 del presente testo unico, ivi compreso l'intero Lazio, sono disciplinate, nei riguardi dell'onere della spesa, a norma delle leggi sulle opere idrauliche e con riguardo alla categoria di cui presentano i caratteri.
[5]Art. 44, c. 1°, R.D. n. 215/1933. Il sussidio dello Stato per le opere di miglioramento fondiario indicate dall'art. 43 del citato testo unico sulla bonifica integrale, puo' essere portato al 38 per cento della spesa, quando le opere sussidiabili ricadono nei territori di cui all'art. I del presente testo unico.
[6]Art. 8, R.D. n. 215/1933. La disposizione del comma precedente si applica anche per le categorie di opere di bonifica di competenza dei privati, riconosciute ammissibili al sussidio statale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
[7]Art. 25, legge numero 910/1966. Nel quinquennio 1966-1970, lo Stato puo' anticipare l'intera spesa di costruzione delle opere pubbliche di bonifica da eseguirsi nei territori di cui all'art. 1. La quota di spesa a carico della proprieta' privata, anticipata dallo Stato, e' recuperata in 25 anni e su essa sara' applicato l'interesse del 2 per cento; l'ammortamento avra' inizio dall'anno successivo al collaudo delle opere; il recupero delle somme anticipate puo' essere effettuato con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva