Art. 72
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →
[1]Opere di bonifica nei comprensori di bonifica montana
[2]Art. 19, c. V e articolo 20, n. 2°, legge 991/1952. Art. 21, u.c., legge n. 910/1966. Art. 2, n. 2°, R.D. n. 215/1933 Le spese per le opere di competenza statale indicate alle lettere b), c), d), e), f), g) ed h) del primo comma dell'art. 140, quelle intese al miglioramento dei pascoli montani, teleferiche, compresi i fili sbalzo e le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile, da eseguirsi nei territori di cui all'art. 1, sono sostenute dallo Stato per il 95 per cento dell'importo complessivo, quando siano di interesse comune a comprensori o ad una notevole parte di essi. Restano salve le disposizioni di cui all'art. 140, per i comprensori irrigui e per le connesse zone di valorizzazione agricola.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva