Art. 73
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[1]Contributi per l'attivita' di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari
[2]Art. unico, legge n. 493/1965 Il contributo dello Stato previsto dalla legge 1 agosto 1959, n. 703, nel pagamento degli interessi posticipati sui prestiti e sui mutui accordati dagli istituti di credito di cui all'art. 1 della citata legge n. 703, ad imprese individuali o in forma sociale o associata esercenti l'attivita' di esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, che intendono impiantare attrezzature, ampliare o migliorare stabilmente magazzini forniti di frigoriferi, macchinari ed in genere locali dotati di impianti destinati al selezionamento, alla lavorazione ed alla conservazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari da esportare all'estero allo stato naturale, e' concesso dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro ed e' elevato nella misura massima del 5 per cento per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 1.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva