Art. 74
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[1]Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende agricole economicamente efficienti
[2]Art. 9, n. 1°, legge n. 717/1965. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a costituire, con i criteri e le modalita' fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, una societa' finanziaria a prevalente capitale pubblico per promuovere e sviluppare le attivita' agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre societa' di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.
[3]idem, c. 2°. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, la societa' finanziaria puo' partecipare, in qualita' di socio, alle cooperative e loro consorzi.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva