Art. 75

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[1]Impianti per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti agricoli

[2]Art. 11, n. 1° e 2°, legge n. 717/1965. Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 puo' autorizzare che gli impianti per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti agricoli di cui all'art. 142, primo comma, siano ubicati anche fuori dei territori meridionali purche' gli impianti siano riservati esclusivamente ai prodotti agricoli provenienti dal Mezzogiorno ed essi impianti risultino collegati con i produttori, singoli o associati, meridionali.

[3]Art. 7, n. 3, lettera d), legge n. 717/1965. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano nei confronti delle iniziative ivi previste, rientranti in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori irrigui.

[4]Art. 11, n. 5°, legge n. 717/1965. Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a concorrere finanziariamente mediante anticipazioni di, capitali agli enti cooperativistici e societari previsti dal primo comma dell'art. 142 e alle imprese industriali alla realizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionale ed esteri.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art75 · fonte su Normattiva