Art. 76

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[1]Agevolazioni in favore delle associazioni di produttori agricoli

[2]Art. 17, legge numero 634/1957. La Cassa per il Mezzogiorno puo' concedere i benefici previsti dalla vigente legislazione per le opere di miglioramento fondiario, anche ad associazioni di produttori agricoli, entro il fabbisogno complessivo delle aziende associate, per l'esecuzione delle opere indicate nella lettera a) dell'art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, da effettuarsi nei territori di cui all'art. 1.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art76 · fonte su Normattiva