Art. 77
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[1]Riduzioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi di prodotti agricoli
[2]Art. 15, n. 2° e 3°, legge n. 717/1965. Le tariffe di favore per i trasporti ferroviari e per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati, di cui all'art. 82, si applicano anche ai prodotti agricoli, con le modalita' indicate nello stesso articolo.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva