Art. 78
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[1]Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli utili reinvestiti in iniziative agricole nel Mezzogiorno
[2]Art. 34, legge numero 634/1957; articolo 11, n. 555/1959 e articolo 13, n. 1° legge n. 717/1965. La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle societa', dagli enti e dalle imprese di legge cui all'art. 107, comma primo, che sia direttamente impiegata nell'esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli nei territori di cui all'art. 1, e' esente dall'imposta di ricchezza mobile categoria B, ai sensi e con le modalita' indicate nello stesso art. 107 e nel termine indicato nell'art. 105.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva