Art. 79
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[1]Norme applicabili nel settore dell'industria e commercio
[2]Per gli interventi nel settore dell'industria e del commercio si applicano le disposizioni contenute negli artt. dall'80 al 117, concernenti l'intero territorio meridionale, quelle di cui agli artt. dal 144 al 154, relative alle aree e nuclei di sviluppo industriale e quelle dell'art. 157, relative ai territori esterni alle aree e nuclei di sviluppo industriale.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva