Art. 80
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[1]Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche
[2]Art. 1, legge numero 835/1950: articolo 16, n. 1°, 2° e 3°, legge n. 717/1965; D.L. n. 40/1947. Salve le disposizioni piu' favorevoli contenute nelle leggi vigenti, e' fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato e alle aziende autonome, nonche' agli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti, a favore delle imprese industriali, ubicate nei territori indicati nell'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonche' nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277.
[3]Art. 2, n. 1°, legge n. 835/1950; articolo 16, c. 1°, legge n. 717/1965. Le amministrazioni e gli enti indicati nel comma precedente sono tenuti a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al 30 per cento delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata alle imprese indicate nello stesso comma, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili, o che non possono essere effettuate dalle predette imprese.
[4]Idem, c. 2°; La percentuale che viene esclusa dalla riserva del 30 per cento sara' comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e dalle forniture che le ditte ubicate nei territori di cui al primo comma sono in grado di offrire, fino a raggiungere una, quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.
[5]Art. 16, n. 4°, legge n. 717/1965. Le amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma presentano annualmente al Ministro per gli interi venti straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro per l'industria, commercio e artigianato una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle imprese industriali e artigiane ubicate nei territori di cui al primo comma.
[6]Art. 16, n. 5°, legge n. 717/1965. Le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva