Art. 81

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[1]Riserva di forniture e lavorazioni relative al rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento degli impianti ferroviari.

[2]Art. 1, 2 e 9, legge n. 211/1962. E' fatto obbligo all'Azienda delle ferrovie dello Stato, a modifica di quanto disposto dall'articolo precedente, di eseguire, almeno fino alla concorrenza della somma di 320 miliardi per il quinquennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1967, opere e forniture per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento delle linee e degli impianti ferroviari dei territori di cui all'art. 1, nonche' dei mezzi di esercizio destinati ai servizi delle linee e degli impianti medesimi.

[3]Idem, art. 9, c. 2°. Le forniture e le lavorazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dal precedente comma sono riservate, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dei territori di cui all'art. 1, che sono obbligati ad acquistare dalle industrie degli stessi territori i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti loro occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

[4]idem, c. 3° In ogni caso le forniture di materiale rotabile non potranno essere di importo inferiore a due quinti della relativa spesa complessiva.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art81 · fonte su Normattiva