Art. 82
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[1]Riduzioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi a favore di imprese industriali
[2]Art. 7, n. 2°, D.L.C.P.S. n. 1598/1947, ratificato con legge n. 1482/1948. Art. 15, n. 1°, legge n. 717/1965. Tariffe ferroviarie di favore sono accordate per trasporti di materiali e materie prime necessarie per l'attivazione, l'ampliamento, la trasformazione e la riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, ubicati nei territori di cui all'art. 1, nonche' per il trasporto dei materiali e dei macchinari occorrenti all'ammodernamento degli stabilimenti stessi. Analoghe agevolazioni si applicano al trasporto delle materie prime e dei semilavorati necessari ai cicli di lavorazione e trasformazione industriale, nonche' al trasporto, fuori dei territori meridionali, dei prodotti finiti delle aziende industriali ubicate negli anzidetti territori.
[3]Idem, c. 3°. Analoghe agevolazioni sono concesse per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati.
[4]Idem, c. 4°. La misura e le modalita' di concessione delle tariffe di favore sono stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ovvero del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il tesoro, avuto riguardo all'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle aziende nei territori meridionali.
[5]Idem, c. 5°. Il mancato introito derivante all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o alla marina convenzionata o non, dall'applicazione delle tariffe di favore, viene rimborsato dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva