Art. 85
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[1]Modalita' per la concessione dei mutui
[2]Art. 3, c. 1°, legge n. 38/1955. I mutui concessi sulle disponibilita' dei fondi di rotazione di cui al precedente articolo sono gravati dal saggio di interesse del 5,50 per cento in ragione di anno.
[3]Art. 3, c. 2° e 3°, legge n. 48/1957; art. 3 c. 2° e 3°, legge 102/1958; art. 3, c. 2° e 3°, legge n. 657/1960. Il servizio per capitali ed interessi della quota di prestiti di cui alle leggi 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102 e 29 giugno 1960, n. 657, conferita ai fondi di rotazione previsti dal precedente articolo, viene assunto dagli istituti assegnatari in parti proporzionali alle rispettive assegnazioni e fara' carico ai corrispondenti fondi di rotazione.
[4]Art. 3, c. 2°, legge n. 38/1955; art. 3, c. 2°, legge numero 48/1957. La differenza fra il saggio d'interesse del 5,50 per cento posto a carico dei mutuatari ed il saggio d'interesse dovuto ai sensi del precedente comma e' trattenuta dagli istituti come corrispettivo delle spese d'amministrazione e del rischio.
[5]Art. 4, legge numero 38/1955; articolo 18, c. 2°, n. 623/1959. Gli organi deliberanti competenti per la concessione dei mutui previsti dal presente articolo, dopo aver effettuato la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicano i provvedimenti di concessione dei legge mutui o di modifica delle condizioni contrattuali al Ministero del tesoro. I provvedimenti medesimi divengono esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che il Ministero stesso - qualora risulti che l'iniziativa non risponda alle finalita' economiche o sociali di carattere generale perseguite dalle norme istitutive dei predetti fondi - non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva