Art. 86
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[1]Garanzie per i mutui
[2]Art. 4, legge numero 657/1960; articolo 9, legge numero 1075/1947. Per tutte le operazioni effettuate con disponibilita' dei fondi di rotazione di cui all'art. 84, gli istituti mutuanti possono costituire sugli impianti e macchinari dell'azienda il privilegio di cui al decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni. Gli istituti stessi possono inoltre subordinare il compimento delle operazioni medesime alla concessione di ipoteca sugli immobili aziendali, e, qualora eccezionali considerazioni consiglino ulteriori cautele, alla concessione di altre garanzie accessorie.
[3]Art. 3, c. 3°, legge n. 38/1955. Le eventuali perdite accertate su ciascuna operazione saranno per il 30 per cento a carico degli istituti e per il 70 per cento a carico del fondo.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva