Art. 88

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[1]Modalita' per la concessione dei mutui

[2]Art. 2, legge numero 60/1965. I fondi di cui all'articolo precedente sono destinati alla concessione di mutui a favore di piccole e medie imprese industriali, per la realizzazione di nuovi impianti o per l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti gia' esistenti.

[3]Idem, c. 2°. I mutui di cui al precedente comma non possono superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nei limiti del 30 per cento di dette spese, quelle occorrenti alla formazione di scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione.

[4]Idem, c. 3°. Il tasso di interesse da praticare per i mutui di cui al comma precedente e' fissato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

[5]Idem, c. 4°. Una quota di tale tasso nella misura dell'1,50 per cento in ragione di anno, e' trattenuta dagli istituti di credito come corrispettivo delle spese di amministrazione e di gestione nonche' del rischio, che resta a totale carico degli istituti medesimi.

[6]Art. 2, c. 5°, legge n. 60/1965. La rimanente quota e' attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno per essere utilizzata per le finalita' di cui all'art. 101, limitatamente alle obbligazioni emesse dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS.

[7]Art. 1, u.c., legge n. 60/1965. Ai fondi di rotazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 84, 85 ed 86.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art88 · fonte su Normattiva