Art. 89
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →
[1]Agevolazioni fiscali
[2]Art. 5, legge numero 38/1955; articolo 1, c.u., legge n. 60/1965, art. 13, c. 1°, lett. e), legge n. 717/1965; art. 4, c. 1°, legge n. 1228/1962. Ai mutui concessi con le disponibilita' dei fondi di rotazione di cui agli artt. 84 ed 87, agli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i mutui medesimi, agli stabilimenti che in loro virtu' si costruiranno, si amplieranno o si rammoderneranno e altresi' al macchinario e quanto altro occorrente, anche se importato dall'estero, sono estese le esenzioni e le agevolazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni - esclusa l'esenzione dai dazi doganali e dalla relativa imposta di conguaglio - ove sussistano i particolari requisiti previsti dalla suddetta disposizione, nonche' quelle previste dalla legge 11 aprile 1953, n. 298, limitatamente alle operazioni di durata inferiore ai tre anni.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva