Art. 9

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[1]Cassa per il Mezzogiorno

[2]Art. 2, legge numero 646/1950 La Cassa per il Mezzogiorno, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, avente sede in Roma a propria personalita' giuridica, cura la realizzazione ed il finanziamento degli interventi straordinari, nei territori di cui all'art. 1, in conformita' alle disposizioni del presente testo unico e assolve agli altri compiti demandatile dalla legislazione vigente.

[3]Art. 1, c. 3°, legge n. 646/1950. Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalita', al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art9 · fonte su Normattiva