Art. 91
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →
[1]Aumento del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia
[2]Artt. 1 e 2, legge n. 167/1960. I fondi assegnati alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi degli artt. 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e degli artt. 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, sono, in deroga a quanto stabilito dall'art. 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634, conferiti ai predetti Banco di Napoli e Banco di Sicilia. Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia destineranno le somme conferite ai sensi del precedente comma, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitale di fondazione e fondo di dotazione, secondo quanto sara' disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti. Le eventuali somme residue saranno iscritte in appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi delle leggi indicate al primo comma del presente articolo, nonche' a quelle effettuate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva