Art. 92
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[1]Finanziamenti delle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali
[2]Art. 25, c. 1° legge n. 634/1957; art. 3, legge numero 167/1960; articolo 12, legge n. 649/1961; articolo 34, legge numero 717/1965; articolo 8, c. 2°, legge n. 38/1967. I fondi conferiti al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia, ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, potranno, fino al 31 dicembre 1980 ed entro i limiti che saranno stabiliti dagli istituti, essere utilizzati dalle rispettive sezioni di credito industriale:
- a)per la concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da parte delle sezioni medesime;
- b)per la concessione di finanziamenti a medio termine, a medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilita' di lavoro, ubicate nel territorio di competenza di ciascuna delle due sezioni;
- c)per la concessione di prestiti cumulabili con i finanziamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) di durata non inferiore a un anno, a favore di medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.
[3]Art. 25, c. 2°, legge n. 634/1957. Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) e' fissato, annualmente, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in armonia alle leggi vigenti.
[4]Art. 12, c. 1°, legge n. 649/1961; art. 34 c. 2°, legge n. 717/1965; articolo 8, c. 2°, legge n. 38/1967. Per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere a), b) e c) e per quelli di cui all'art. 101, Le sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia possono essere autorizzate, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1948, n. 1482, all'emissione di obbligazioni e, fino al 30 giugno 1967, all'emissione di buoni fruttiferi poliennali anche al portatore.
[5]Art. 12, c. 2° legge n. 649/1961. Nei casi previsti dal comma precedente i finanziamenti di cui alla lettera c) non devono superare in nessun caso l'importo di L. 50 milioni per ogni singola operazione.
[6]Art. 12, c. 3°, legge n. 649/1961; articolo 8, c. 1°, legge n. 38/1967; articolo 34, c. 2°, legge n. 717/1965. Per le operazioni di cui alle lettere a) e b) effettuate con i fondi indicati nel terzo comma del presente articolo, le sezioni sono ammesse ad operare con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) e, allo scopo di praticare il tasso d'interesse del 3 per cento sulle operazioni medesime, possono beneficiare del contributo in conto interessi previsto dall'art. 94.
[7]Art. 18, c. 1°, legge n. 623/1959. Per i finanziamenti previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 261, e dalle lettere a), b) e c) del presente articolo, gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi, dopo aver effettuato la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicano i provvedimenti di concessione dei mutui o di modifica delle condizioni contrattuali ai Ministeri del tesoro, e dell'industria, commercio e artigianato. I provvedimenti medesimi divengono esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che - qualora risulti che l'iniziativa non risponda alle finalita' economiche e sociali di carattere generale che le norme surrichiamate si propongono - il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame.
[8]Art. 26, c. 5°, legge n. 634/1957. Agli effetti dell'approvazione da parte del Ministro per il tesoro delle deliberazioni relative a modifiche di condizioni contrattuali i comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono equiparati ai comitati interministeriali previsti dall'art. 4 della legge 4 febbraio 1956, n. 54.
[9]Art. 26, c. 4°, legge n. 634/1957; I comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono integrati con un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva