Art. 93

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[1]Agevolazioni fiscali e privilegi per i finanziamenti delle sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali

[2]Art. 26, c. 3°, legge 634/1957; art. 9, L n. 261/1950; art. 3, c. 1°, L. n. 1482/1948; D.L.C.P.S. n. 1598/1947 art. 14, c. 1°, D.L.C.P.S. n. 1419/1947. Le operazioni di cui all'articolo precedente, lettera a), b) e c) e tutti i provvedimenti, i contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, salvo per le operazioni di durata non inferiore a tre anni il trattamento tributario stabilito dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228, sono esenti da 1947; tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia all'erario dello Stato sia agli enti locali, all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali emesse dalle imprese sovvenzionate, determinata nella misura fissa di L. 0,10 per ogni 1.000 lire, qualunque sia la scadenza delle cambiali stesse. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.

[3]Art. 3, c. 2°, legge n. 1482/1948. Le esenzioni ed agevolazioni di cui sopra si applicano anche alla costituzione di garanzia da parte di terzi che intervengano negli atti e contratti relativi alle operazioni di cui al precedente comma.

[4]Art. 26, c. 3°, legge n. 634/1957; art. 5, c. 1°, legge n. 135/1954. I crediti derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente lettera c) sono garantiti da privilegio di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482; detti crediti hanno altresi' privilegio con il grado indicato all'art. 2778, n. 3 del Codice civile, sulle scorte di materie prime e prodotti finiti che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio di diritti di terzi sulle cose stesse. La estensione del privilegio alle scorte dovra' risultare esplicitamente dalle annotazioni ed inserzioni previste nel terzo, quarto e quinto comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale del 1 novembre 1944, n. 367, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075.

[5]Art. 5, c. 2°, legge n. 135/1954. Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti di cui al comma precedente non e' opponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2751, n. 4, del Codice civile.

[6]Art. 4, legge numero 1482/1948. Non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le presenti disposizioni hanno vigore fino al 31 dicembre 1980.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art93 · fonte su Normattiva