Art. 94
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[1]Contributi negli interessi per finanziamenti a tasso agevolato alle medie e piccole industrie
[2]Art. 1, c. 2° e articolo 2, legge numero 623/1959. Il tasso di interesse per i finanziamenti a medio termine che gli istituti e le aziende di credito, ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzate a concedere alle medie e piccole imprese industriali, ubicate nei territori di cui all'art. 1, non puo' essere superiore al 3 per cento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.
[3]Art. 1, c. 2°, 3°, legge n. 623/1959; art. 3, legge numero 38/1967. L'importo dei finanziamenti di cui al comma precedente non puo' essere superiore a 1000 milioni di lire sia per la costruzione di nuovi impianti che per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di quelli gia' esistenti. In singoli casi, con deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, il suddetto limite di importo puo' essere elevato a L. 1.500 milioni.
[4]Art. 5, c. 1°, legge n. 38/1967. Alle imprese industriali che al momento della concessione del credito abbiano un capitale investito non superiore a 200 milioni di lire puo' essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi del comma precedente.
[5]Art. 6, legge numero 623/1959; articolo 9, legge numero 649/1961, L. n. 38/1967. Non meno del 50 per cento dei contributi da concedersi per l'applicazione della citata legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, e' riservato ai territori di cui all'art. 1.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva