Art. 95
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[1]Mutui della Cassa D.D. e P.P. ai comuni per l'acquisto di aree industriali
[2]Art. 22, c. 1, 2°, legge n. 634/1957. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, anche in deroga ai propri fini istituzionali, a concedere mutui ai Comuni ubicati nei territori di cui all'art. 1 per acquisto di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attivita' industriali, e comunque tendenti all'incremento dell'occupazione locale. Si applicano in materia le agevolazioni fiscali di cui all'art. 108.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva