Art. 96
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →
[1]Conferimento della Cassa per il Mezzogiorno all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS
[2]Art. 19, legge numero 298/1953. La Cassa per il Mezzogiorno, per il migliore raggiungimento delle sue finalita' istituzionali in materia di finanziamenti industriali, e' autorizzata ad utilizzare i crediti per interessi ad essa trasferiti ai sensi del primo comma dell'art. 24, nonche' altre somme a detta finalita' destinate per decisione del Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 5, nella misura che sara' fissata dal Comitato stesso, per partecipare:
- a)agli aumenti del fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e di quello dell'Istituto regionale per finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia e agli aumenti del fondo di dotazione del Credito industriale sardo;
- b)alla costituzione presso gli istituti predetti dei fondi speciali di cui all'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva