Art. 97

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[1]Misura della partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi di dotazione ed ai fondi speciali dei tre Istituti e proporzionalita' dei conferimenti.

[2]Art. 20, c. 1°, legge n. 298/1953. La partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno ai fondi di dotazione di cui alla lettera a) dell'articolo precedente ed ai loro aumenti, e' fissata per ciascun istituto nella misura del 40 per cento.

[3]Art. 20, c. 2°, legge n. 298/1953. Le somme che la Cassa per il Mezzogiorno destina alle finalita' di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente debbono essere sempre ragguagliate alle seguenti proporzioni:

[4]Art. 2, legge numero 261/1950. Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, 61 per cento; Istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia, 29 per cento; Credito industriale sardo, 10 per cento; in esse comprese sia la partecipazione ai fondi di dotazione sia la costituzione dei fondi speciali.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art97 · fonte su Normattiva