Art. 98
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[1]Finanziamento all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS con fondi provenienti da prestiti esteri
[2]Art. 21, c. 1°, legge n. 298/1953. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a prestare all'ISVEIMER, all'IRFIS ed al CIS, somme provenienti da prestiti esteri che essa abbia contratto, affinche' siano utilizzate in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura e alle finalita' dei prestiti stessi.
[3]idem, c. 2°. La Cassa e' egualmente autorizzata ad affidare ai predetti istituti la esecuzione per suo conto di operazioni di finanziamento sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva