Art. 99
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Norme concernenti l'attivita' dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS Art. 14, c. 1°, legge n. 298/1953. Per il raggiungimento dei loro fini, ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 298, l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS possono compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni:
- a)mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari; ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali;
- b)sovvenzioni e sconti cambiari;
- c)sconti o anticipazioni su annualita' dovute dallo Stato, dalle province, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;
- d)sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;
- e)riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonche' sconti di buoni ordinari del tesoro.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva