Art. 1

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[1]TESTO UNICO.

[2]Art. 1.

[3]Art. 1, commi 1 e 2, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e art. 63, 69 e 71 testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

[4]Il Monte-pensioni istituito con la legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2ª), per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari mantenute dai Comuni e dallo Stato ed esteso successivamente alle altre categorie indicate nei successivi articoli 15, 16 e 130 del presente testo unico, e' regolato secondo le disposizioni seguenti.

[5]Esso e' un corpo morale con facolta' di acquistare e di possedere.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art1 · fonte su Normattiva