Art. 1
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[1]TESTO UNICO.
[2]Art. 1.
[4]Il Monte-pensioni istituito con la legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2ª), per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari mantenute dai Comuni e dallo Stato ed esteso successivamente alle altre categorie indicate nei successivi articoli 15, 16 e 130 del presente testo unico, e' regolato secondo le disposizioni seguenti.
[5]Esso e' un corpo morale con facolta' di acquistare e di possedere.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva