Art. 10

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[1]Art. 41, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

[2]Ogni quinquennio sara' dall'Ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compilato il bilancio tecnico, ed al termine di ciascun anno verranno introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento degli insegnanti ed al loro stato civile.

[3]Il regolamento determinera' le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno, per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli insegnanti inscritti al Monte e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art10 · fonte su Normattiva