Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Art. 41, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.
[2]Ogni quinquennio sara' dall'Ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compilato il bilancio tecnico, ed al termine di ciascun anno verranno introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento degli insegnanti ed al loro stato civile.
[3]Il regolamento determinera' le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno, per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agli insegnanti inscritti al Monte e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva