Art. 100
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[1]Art. 50, commi 2, 3, 6, 9 e 10. R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.
[2]A decorrere dal 1° luglio 1926 quando vi sia stata iscrizione al Monte-pensioni e ad uno o piu' degli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, di cui al precedente art. 43, e' ammesso il cumulo dei servizi precedentemente o successivamente resi con iscrizione a regola menti o convenzioni speciali di cui all'art. 51 del presente testo unico, anche quando non siavi stata iscrizione all'istituto che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, sempre che per le disposizioni speciali dei singoli istituti di previdenza i servizi stessi siano comulabili.
[3]Per la determinazione, il reparto ed il pagamento degli assegni nei casi previsti dal comma precedente, si applicano le norme degli articoli 73, commi 1 e 2, 74, commi 1 e 2, 96, commi 2 e 3, e 105, 106 e 107 del presente testo unico.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva