Art. 101
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[1]Art. 10, comma 3, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.
[2]A decorrere dal 1° luglio 1926 fruiranno del trattamento di quiescenza stabilito dai regolamenti o dalle convenzioni speciali di pensione soltanto gli insegnanti che vi erano gia' regolarmente iscritti alla data medesima, restando vietata ogni nuova iscrizione.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva