Art. 102
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[1]Art. 25, R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]Fermo restando il disposto del precedente art. 101, gli enti con regolamenti speciali di pensione hanno facolta' di iscrivere al Monte-pensioni i propri insegnanti in servizio al 1° luglio 1926, rimanendo salva, a carico degli enti stessi, l'applicazione delle disposizioni piu' favorevoli agli insegnanti.
[3]Gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926 presso enti con regolamenti speciali di pensione, hanno facolta' di domandare di essere iscritti al Monte-pensioni, cessando la loro iscrizione ai regolamenti medesimi.
[4]Quando gli insegnanti si siano iscritti al Monte-pensioni, gli enti sono tenuti al versamento del contributo complessivo dovuto al Monte, salvo il diritto di ritenuta verso gli insegnanti per il contributo personale.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva