Art. 103
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[1]Art. 26, commi 1, 2 e 6 R: decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]L'indennita' o la pensione a favore dell'insegnante che abbia prestato servizio presso due o piu' enti con regolamenti, speciali di pensione, o della sua vedova o dei suoi orfani, quando non siavi stata iscrizione al Monte-pensioni, viene liquidata dal Monte medesimo con le proprie norme.
[3]L'indennita' o la pensione e' ripartita a carico degli enti presso cui tali servizi furono prestati, con le norme di cui al primo e secondo comma del precedente art. 73.
[4]Rimangono salve in ogni caso a carico degli enti le disposizioni dei relativi regolamenti di pensione che siano piu' favorevoli per gli insegnanti e le loro famiglie.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva