Art. 104
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[1]Art. 26, commi 3, 4 e 5 R. decreto-legge 13 agosto 1926, n, 1500, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1094.
[2]Nei casi previsti dal precedente art. 103 il pagamento dell'intera indennita' o dell'intera pensione viene fatto direttamente dal Monte-pensioni quando l'indennita' o la pensione siano divenute definitive, o per decorrenza di termini, o per accettazione dei singoli enti interessati, o per decisione della Corte dei conti.
[3]Il Monte-pensioni si rivale sugli enti delle quote messe a loro carico con le norme stabilite dal secondo comma dell'art. 96 del presente testo unico.
[4]Quando ricorrono i casi previsti dai successivi articoli 105, 106 e 107, sono applicabili le disposizioni ivi stabilite.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva