Art. 105

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[1]Art. 48, commi 1 e 2, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.

[2]Nei casi di cui ai precedenti articoli 96, 100 e 104 se l'insegnante o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso uno o piu' enti con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali di pensione, o alle casse, istituti o fondi speciali di cui agli articoli 51, 94 e 103, abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennita', la quota di indennita' o di pensione liquidata dal Monte a carico dell'ente viene diminuita con le norme seguenti:

  • a)dalla quota di indennita' si detrae il capitale gia' corrisposto aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale;
  • b)dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale gia' corrisposto aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ad apposite tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

[3]Il Monte-pensioni paghera' soltanto la quota residuale.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art105 · fonte su Normattiva