Art. 106
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[1]Art. 48, commi 3 e 4, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.
[2]Quando l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani abbiano gia' conseguito la pensione da uno o piu' degli enti, casse, istituti o fondi speciali di cui ai precedenti articoli 51, 94 e 103, la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata dal Monte-pensioni a carico dell'ente, con le norme seguenti:
- a)dalla quota di indennita', si detrae il valore capitale della pensione gia' conseguita, calcolato con l'applicazione delle tabelle di cui alla lettera b) del precedente art. 105;
- b)dalla quota, di pensione; si detrae la pensione gia' conseguita.
[3]Il Monte-pensioni paghera' soltanto la quota residuale.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva