Art. 107
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[1]Art. 48, comma 5, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.
[2]Nel caso previsto dall'articolo precedente, quando l'iscritto abbia gia' riscosso rate di pensione a carico di uno piu' degli enti, casse, istituti o fondi speciali ivi accennati per i servizi prestati presso gli enti medesimi, il cumulo di tali servizi con i servizi successivi, ai sensi e per gli effetti dei precedenti articoli 96, 100, 103, 105 e 106, e' subordinato al rimborso a favore dell'ente delle quote di pensioni gia' percepite con i relativi interessi semplici al saggio legale, da eseguirsi in unica soluzione ovvero ratealmente mediante trattenuta dell'intera pensione liquidata dal Monte-pensioni e degli eventuali accessori.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva