Art. 108
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[2]La' pensione e l'indennita' agli insegnanti che prestane servizio nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia all'estero, nominati dalla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867, fino all'attuazione del R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, e' regolata dalle norme vigenti per le pensioni degli impiegati civili nel Regno, ed e' versata sempre dal Tesoro dello Stato, che, se del caso, se ne rivale sugli altri enti debitori.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva