Art. 109
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Art. 7, comma 2, R. decreto 15 luglio 1923, n. 1731.
[2]Per gli insegnanti di cui all'articolo precedente, i quali abbiano prestato anche un servizio nelle scuole elementari, e nei giardini d'infanzia del Regno, amministrati dai Regi Provveditori agli studi o dai Comuni e siano iscritti al Monte-pensioni dei maestri elementari o a Monti di pensione comunali, anche tale servizio e' utile per l'ammissione del godimento delle pensioni o dell'indennita'.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva