Art. 109

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[1]Art. 7, comma 2, R. decreto 15 luglio 1923, n. 1731.

[2]Per gli insegnanti di cui all'articolo precedente, i quali abbiano prestato anche un servizio nelle scuole elementari, e nei giardini d'infanzia del Regno, amministrati dai Regi Provveditori agli studi o dai Comuni e siano iscritti al Monte-pensioni dei maestri elementari o a Monti di pensione comunali, anche tale servizio e' utile per l'ammissione del godimento delle pensioni o dell'indennita'.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art109 · fonte su Normattiva