Art. 11

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[1]Art. 9, legge 13 dicembre 1928, n. 3114, e art. 3 R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661.

[2]Una Commissione, appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse del Monte-pensioni, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti e, in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per, le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per il Monte-pensioni. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.

[3]Della Commissione dovranno far parte, tra gli altri, un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale e un rappresentante degli iscritti al Monte-pensioni designato dal Ministero delle corporazioni.

Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art11 · fonte su Normattiva