Art. 111
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[1]Art. 50. libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.
[2]A favore dei maestri elementari, regolarmente iscritti al Monte-pensioni, saranno computati agli effetti della pensione o dell'indennita':
[3]1° gli anni di servizio prestati come incaricati nelle scuole di Stato all'estero;
[4]2° i due anni di servizio prestati nelle scuole di Stato all'estero dal 1888 al 1890; e quel servizio che anteriormente avessero prestato nelle scuole coloniali pareggiate, sussidiate o autorizzate dal Governo italiano;
[5]3° il tempo decorso dalla data del licenziamento in seguito alla soppressione di alcune scuole avvenuta nel 1891 fino alla riassunzione nelle scuole governative all'estero, sempre che durante tale periodo abbiano insegnato nelle scuole comunali o esercitato un ufficio retribuito dallo Stato o dagli enti locali pubblici.
[6]Per tali servizi valutabili agli effetti della pensione debbono essere corrisposte al Monte le relative quote di contributo che non fossero state versate. La spesa corrispondente sara' Sostenuta dallo Stato e fara' carico al bilancio del Ministero degli affari esteri.
Testo vigente dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva